VI 17 dicembre 2010 n. 3014 Ogniqualvolta sia ravvisabile una contestualità spazio-temporale tra il pericolo occorso a sé o ad altri e la reazione sproporzionata dell'agente - collegata senza soluzione di continuità alla legittima difesa - e non vi sia prova che l'imputato abbia inteso dolosamente superare i limiti della scriminante, sussistono gli estremi dell'eccesso colposo di legittima difesa. Tribunale Milano sez. III 03 novembre 2010
Cassazione Penale, sez. V, 07. 01. 18248. Non è punibile per il reato di furto chi per l'imprescindibile esigenza di alimentarsi, senza fissa dimora e senza occupazione, tenti di occultare e sottrarre da un supermercato piccole quantità di generi alimentari di esiguo valore, essendo ravvisabile la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. p. Cassazione Penale, sez. II, 26. 11. 2015, n. 2724 In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. Cassazione Penale, sez. IV, 04. 03. 11230 Nel delitto di furto, non integra l'aggravante del mezzo fraudolento il mero nascondimento sulla persona della merce sottratta a un esercizio commerciale, trattandosi di banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene.
Da questa posizione differenziata, inoltre, derivano precise conseguenze, come il divieto di iscriversi ai partiti politici (v. art. 98 Cost. ).